Fai una Domanda
2
risposte
mercoledì 30 novembre 2016
salve, volevo sapere se nel caso di consuntivo non approvato dall'assemblea e presentato oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'anno contabile l'amministratore può chiedere il rimborso delle spese personali anticipate per conto del condominio. Nel particolare l'amministratore che richiede il rimborso per le spese postali e delle bollette enel da lui anticipate è stato dall'assemblea revocato per giusta causa in quanto non ha convocato l'assemblea obbligatoria per la presentazione del consuntivo e del preventivo nemmeno su richiesta dei condomini. Considerate che a ottobre 2015 non aveva ancora presentato il consuntivo 2013-2014 con anno contabile che va da maggio ad aprile di ogni anno. Ora con una fattura chiede al condominio il rimborso per le spese da lui sostenute proprio relative all'anno 2013-2014. che si deve fare in questo caso?
grazie
Può succedere che l’amministratore per fronteggiare la mancanza di liquidità di cassa anticipi lui quanto necessario per risparmiare tempo e fatica. Quest’ultima generalmente rappresentata da un’assemblea straordinaria spesso non retribuita.
Innanzitutto l’Art. 1720 (Spese e compenso del mandatario) stabilisce che “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.”
Però il presupposto è che esista documentazione completa che dimostri il disavanzo e che questo sia effettivamente stato colmato dall’amministratore, inoltre dovrà essere approvato dall’assemblea il rendiconto in cui risulti l’esistenza del disavanzo. Senza questi elementi l’amministratore non potrà ottenere la restituzione delle somme anticipate (Cass. N. 19348/05). L’onere della prova pertanto è a carico dell’amministratore il quale deve anche circostanziare i motivi che hanno portato a questa situazione.
Inoltre il citato Art. 1720 deve essere coordinato con quelli in materia di condominio secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Sentenza della Corte d’Appello del 22/10/14).
Analogamente l’eventuale nuovo amministratore non può approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli al precedente amministratore e pertanto l’accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo … omissis … (Cassazione sentenza 5449/99).
In sostanza eventuali risultanze creditorie devono essere corroborate da specifica documentazione contabile.
mercoledì 30 novembre 2016
Concordo appieno con Giovanni Nicola salvo per un piccolissimo dettaglio; un conto è anticipare qualche euro per le spese borsuali, un conto è mettersi nelle condizioni di anticipare le bollette della luce che mi pare possa essere solo un modo per rendere un po' allegra la gestione del Condominio.
Se mancano i fondi per pagare le bollette delle due l'una, ho c'è qualche problema contabile (e mi pare che possa anche essere, visto che mancano all'approvazione diversi bilanci consuntivi) oppure i condomini non pagano le spese condominiali.
Direi che di principio tendo ad essere piuttosto asettico da entrambi i punti di vista; i soldi del condominio non sono soldi miei e quindi devo trattarli con la massima cura e trasparenza e di contro il condominio non è di mia proprietà quindi se faccio tutto quello che è in mio potere per gestirlo al meglio, se mancano dei soldi non li anticipo.
Buona amministrazione a tutti.
Valter
mercoledì 30 novembre 2016
Effettua il login per rispondere alla domanda