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martedì 24 gennaio 2017
Dalla Guida della Agenzia abbiamo rilevato il seguente indirizzo: per i condomini spettano le detrazioni fiscali del 50% per i lavori di manutenzione straordinaria su tutti gli impianti condominiali, a condizione che ci sia la tracciabilità del pagamento mediante bonifico bancario ai sensi dell'art 16 bis della legge.
Per i condomini inoltre si applica la normativa detta anche per le opere di manutenzione ordinaria , il cui elenco è dettagliato nella guida.

sono emersi due dubbi:

a-la detrazione del 50% spetta anche per il canone di manutenzione ordinaria dell'ascensore per la tenuta in efficienza dell'impianto?

b-pagando con il bonifico speciale per ristrutturazione edilizia art. 16 bis, si deve omettere la ritenuta di acconto e il suo versamento, in quanto questa viene versata dalla banca ?

si allegas estratto della guida che potete scaricare da www.agenziaentrate.gov.it

Estratto dalla Guida della Agenzia delle Entrate pubblicata sul sito web della stessa.

>> RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Pagina 6 Per quali lavori spettano le agevolazioni

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta
l’agevolazione fiscale sono i seguenti:
A.Gli interventi indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali

Pagina 9 MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota
millesimale.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 Del Codice civile.

Tra queste : il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici
solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.

Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine,soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento.
di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature,la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali
Da quanto ne so io, tutto ciò che NON migliora ma mantiene inalterata la situazione non è detraibile. Quindi nessun canone annuo fisso è detraibile. La miglioria deve essere tangibile e precedentemente deliberata in Assemblea. Per spesa di manutenzione ordinaria occorre comunque che si ripari qualcosa che con il tempo non funziona più o che si migliorino le prestazioni. Confermo che su quanto versato alla banca per spese detraibili viene effettuata dalla banca la ritenuta d'acconto.
martedì 24 gennaio 2017
«Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini».
martedì 07 marzo 2017
Non rientrano invece quelle di semplice manutenzione ordinaria, utili al mantenimento in efficienza dell’impianto.
martedì 07 marzo 2017
Pongo una domanda nel tema.
Ma se il condominio sistema parte del tetto che é danneggiato fa parte di spese con la detrazione del 50% ?
venerdì 30 giugno 2017
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