venerdì 31 marzo 2017
Ancora sulle maggioran ze per nomina new amministr atore. Secondo quanto è noto non è ancora chiara l'interpr etazione sulla seconda convocazi one per i millesimi ossia due interpret azioni:
"Prima ipotesi: quorum unici per prima e seconda convocazi one
Per la nomina e la revoca dell'ammi nistratore sarebbe necessari a la maggioran za degli intervenu ti in assemblea che rappresen tino almeno 500 millesimi . A tale conclusio ne si giunge fermandos i ad una interpret azione strettame nte letterale e più tradizion ale dell'arti colo 1136 c.c., che mette in stretta correlazi one il quarto comma con il secondo comma. In tale prospetti va "Le deliberaz ioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell'ammi nistratore .... devono essere approvate con la maggioran za stabilita dal secondo comma.". Il secondo comma, a sua volta, stabilisc e che "Sono valide le deliberaz ioni approvate con un numero di voti che rappresen ti la maggioran za degli intervenu ti e almeno la metà del valore dell'edif icio." Se questa interpret azione dovesse prevalere , la riforma non avrebbe introdott o alcuna modifica sostanzia le nella materia.
Seconda ipotesi: in seconda convocazi one i quorum sono più permissiv i
Volendo dare una interpret azione più organica delle norme viste nel loro complesso e lette in armonia con i principi ispirator i della riforma che, come sappiamo, mira ad agevolare il raggiungi mento delle decisioni assemblea ri, evitando inutili situazion i di stallo, si giunge ad una diversa conclusio ne. Secondo una diversa interpret azione del dettato normativo , i quorum richiesti per la nomina o la revoca dell'ammi nistratore cambiano in funzione che la decisione venga assunta in prima o in seconda convocazi one.
In tale prospetti va, il richiamo contenuto nel quarto comma dell'arti colo 1136 c.c. farebbe riferimen to solo all'assem blea di prima convocazi one; in tale ipotesi, i quorum sarebbero dettati dal combinato disposto del primo e secondo comma dell'arti colo 1136 c.c. per cui l'assembl ea per la nomina/re voca dell'ammi nistratore sarebbe valida “con un numero di voti che rappresen ti la maggioran za degli intervenu ti e almeno la metà del valore dell'edif icio”.
Come ben sappiamo, peraltro, nelle assemblee condomini ali è difficile che una decisione (specie su un tema tanto delicato) venga presa in prima convocazi one vuoi perché non si raggiunge il numero legale per la sua costituzi one, vuoi per la difficolt à di formare una maggioran za per cui, di norma, l'organo deliberat ivo raggiunge re una decisione in seconda convocazi one. A questo punto, ci si chiede se, anche in seconda convocazi one, valgano i quorum stabiliti dal primo e secondo comma ovvero se, per favorire l'assunzi one della decisione , siano richiesti quorum più permissiv i.
Per risponder e a questo interroga tivo, occorre fare riferimen to all'artic olo 1136, comma 3, che, a proposito delle assemblee di seconda convocazi one, stabilisc e "Se l'assembl ea in prima convocazi one non può deliberar e per mancanza di numero legale, l'assembl ea in seconda convocazi one..... è valida se approvata dalla maggioran za degli intervenu ti con un numero di voti che rappresen ti almeno un terzo del valore dell'edif icio."
In questo caso, quindi, per le assemblee di seconda convocazi one, sarebbero previsti dei quorum più semplici da raggiunge re e, conseguen temente, la relativa delibera potrebbe essere assunta con il voto favorevol e di un numero di voti che rappresen ti solo 1/3 del valore dell'edif icio."
Ci sono delle sentenze a favore della seconda ipotesi, ossia che basta la maggioran za degli intervenu ti e 1/3 dei millesimi in seconda convocazi one?
"Prima ipotesi: quorum unici per prima e seconda convocazi
Per la nomina e la revoca dell'ammi
Seconda ipotesi: in seconda convocazi
Volendo dare una interpret
In tale prospetti
Come ben sappiamo,
Per risponder
In questo caso, quindi, per le assemblee
Ci sono delle sentenze a favore della seconda ipotesi, ossia che basta la maggioran