Fai una Domanda
venerdì 31 marzo 2017
Ancora sulle maggioranze per nomina new amministratore. Secondo quanto è noto non è ancora chiara l'interpretazione sulla seconda convocazione per i millesimi ossia due interpretazioni:
"Prima ipotesi: quorum unici per prima e seconda convocazione
Per la nomina e la revoca dell'amministratore sarebbe necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi. A tale conclusione si giunge fermandosi ad una interpretazione strettamente letterale e più tradizionale dell'articolo 1136 c.c., che mette in stretta correlazione il quarto comma con il secondo comma. In tale prospettiva "Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell'amministratore.... devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma.". Il secondo comma, a sua volta, stabilisce che "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio." Se questa interpretazione dovesse prevalere, la riforma non avrebbe introdotto alcuna modifica sostanziale nella materia.
Seconda ipotesi: in seconda convocazione i quorum sono più permissivi
Volendo dare una interpretazione più organica delle norme viste nel loro complesso e lette in armonia con i principi ispiratori della riforma che, come sappiamo, mira ad agevolare il raggiungimento delle decisioni assembleari, evitando inutili situazioni di stallo, si giunge ad una diversa conclusione. Secondo una diversa interpretazione del dettato normativo, i quorum richiesti per la nomina o la revoca dell'amministratore cambiano in funzione che la decisione venga assunta in prima o in seconda convocazione.
In tale prospettiva, il richiamo contenuto nel quarto comma dell'articolo 1136 c.c. farebbe riferimento solo all'assemblea di prima convocazione; in tale ipotesi, i quorum sarebbero dettati dal combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 1136 c.c. per cui l'assemblea per la nomina/revoca dell'amministratore sarebbe valida “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Come ben sappiamo, peraltro, nelle assemblee condominiali è difficile che una decisione (specie su un tema tanto delicato) venga presa in prima convocazione vuoi perché non si raggiunge il numero legale per la sua costituzione, vuoi per la difficoltà di formare una maggioranza per cui, di norma, l'organo deliberativo raggiungere una decisione in seconda convocazione. A questo punto, ci si chiede se, anche in seconda convocazione, valgano i quorum stabiliti dal primo e secondo comma ovvero se, per favorire l'assunzione della decisione, siano richiesti quorum più permissivi.
Per rispondere a questo interrogativo, occorre fare riferimento all'articolo 1136, comma 3, che, a proposito delle assemblee di seconda convocazione, stabilisce "Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione..... è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio."
In questo caso, quindi, per le assemblee di seconda convocazione, sarebbero previsti dei quorum più semplici da raggiungere e, conseguentemente, la relativa delibera potrebbe essere assunta con il voto favorevole di un numero di voti che rappresenti solo 1/3 del valore dell'edificio."
Ci sono delle sentenze a favore della seconda ipotesi, ossia che basta la maggioranza degli intervenuti e 1/3 dei millesimi in seconda convocazione?
Effettua il login per rispondere alla domanda