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venerdì 21 aprile 2017
Rispondo alla domanda in oggetto.

Il suo lungo testo si direbbe copiato dal sito di Altalex (1) dove si fanno delle ipotesi basate sulle motivazioni della riforma, tra le quali facilitare la gestione del Condominio.

Ma quello che conta è il Codice Civile che a questo proposito si esprime senza ambiguità (2). In un comma ben separato da quelli relativi alle prima e seconda convocazione, viene specificato che nomina o revoca (e altro ancora) richiedono SEMPRE le maggioranza del secondo comma. "Sempre" significa "in ogni caso" a meno che ci sia un TRANNE. Che però non c'è. Quindi vale anche in seconda convocazione visto che non se ne fa cenno esplicito.

La Riforma rende comunque più facile il cambio dell'Amministratore perché è stata ampliata la casistica delle inadempienze che possono portare alla sua revoca per "giusta causa" (3) senza che sia necessaria la volontà di una maggioranza qualificata di 500 millesimi.

Personalmente non credo che abbassando la soglia per deliberare qualsiasi cosa si renda sempre più efficace la gestione. Non solo per questioni di capacità finanziaria. Alcune spese e migliorie saranno approvate più facilmente da pochi, ma allo stesso tempo tra i rimanenti 666 millesimi potenzialmente contrari potrebbe più facilmente formarsi un gruppo che con la stessa facilità revoca l'Amministratore rendendo difficile se non impossibile eseguire quanto precedentemente deliberato.

(1) http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/15/riforma-del-condominio-piu-facile-nomina-e-revoca-dell-amministratore

(2) http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codiceCivile/articolo/1361/art-1136-costituzione-dell-assemblea-e-validita-delle-deliberazioni.html

(3) http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/primiPiani/2013/06/riforma-del-condominio-ampliate-le-fattispecie-di-revoca-dellamministratore.php
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