Di fatto la revisione delle norme in materia condominiale hanno riportato a galla la situazione particolare del contratto di un amministratore che è un mandato atipico, di durata 1+1.
Come enunciato dall'art. 1129 c.10, si parla id contrato a tacito rinnovo, salva diversa espressione nel contratto di nomina, come sopra accennavo. Non sono d'accordo che si possa dare il via ad una richiesta di revoca dell'incarico in assemblea, senza che il tema fosse all'ODG nella convocazione, a meno che l'assemblea non sia TOTALITARIA.
Va salvaguardato infatti il diritto di informazione preventiva sui temi trattati per i condomini assenti, che a seconda degli stessi, possono conferire delega a terzi o istruzioni a terzi.
Rimane il diritto regolato dalla norma ad una nuova convocazione o autoconvocazione, che rispetti appunto numero di richiedenti, ODG, doppia convocazione ecc.
In generale quindi anche il diritto al compenso per un esercizio interrotto per volontà dei condomini, permane come diritto acquisito da un incarico annuale con eventuale rinnovo tacito, salvo disponibilità dell'amministratore uscente, con eleganza ad una diminuzione proporzionale di quanto addebitato al condominio in funzione dei mesi di gestione reale operati.
Salutoni