Fai una Domanda
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risposte
domenica 10 maggio 2015
Buongiorno a tutti.
Il nostro amministratore purtroppo con la nuova normativa del tacito rinnovo non ha messo all'ordine del giorno la conferma/revoca.
In assemblea come possiamo comunicargli che invece vogliamo andare alle votazioni per mandarlo a casa?
Come possiamo rendere l'assemblea nulla e andare direttamente alle votazioni per sollevarlo dall'incarico?
grazie
Arcangela
Molto semplice basta inviare una pec o raccomandata 1 con la quale gli dite che vostra intenzione ? non rinnovare ilandato e gli chiedete di mettere all ordine del giorno il punto revoca/no mina amministratore
domenica 10 maggio 2015
Ciao
io credo si debba vedere il contratto relativo alla sua nomina e da quanti anni è stato nominato.
La nuova legge sul condominio prevede una durata di due anni di carica, salvo diversa esplicita espressione dei condomini nel contratto di nomina o rinomina.
Se non si è operata la previsione della riconferma annuale nell'incarico, si può arrivare a deliberare in assemblea anche la nomina di un nuovo e diverso amministratore, ma si deve riconoscere all'amministratore dismesso il compenso spettante per il periodo restante secondo il contratto in essere.
Di fatto però per arrivare a nominare/sostituire un amministratore, si deve convocare un'assemblea con un preciso ordine del giorno in tal senso e almeno due condomini devono/possono chiedere all'amministratore di convocare un'assemblea straordinaria in tal senso.
Se l'amministratore non provvede, dopo dieci giorni i due condomini possono convocare in proprio, anche senza l'amministratore un'assembla per la rinomina/sostituzione dell'amministratore, rispettando però tutte le norme per la corretta convocazione quindi l'informazione a tutti i condomini, la prima e seconda convocazione, ecc.
Il punto all'ordine del giorno può non essere necessario, se e solo se si decide un nuovo tema in assemblea, un'assemblea che deve però essere totalitaria.
Spero di aver dato un corretto e chiaro contributo al tema.
Cordialmente
Condoamministratore tirolese Alberto Berger
domenica 10 maggio 2015
Ciao
la normativa non prevede il mandato biennale!!!!
Il mandato è annuale, solo se non si è rievocati e non ci si vuole dimettere è possibile evitare di indicare "conferma o nomina amministratore" anche se sarebbe corretto farlo. Si rimarrebbe amministratore pro-tempore, per l'anno successivo poiché non nominato dalla maggioranza.
Il compenso è annuo e non biennale!!!!
Verifica la normativa, non si parla di contratto biennale da nessuna parte.
Ho appena fatto causa ad un altro amministratore per lo stesso motivo. Nulla è dovuto se si viene revocati!!!!!
Spetta solo il compenso relativo al periodo in cui si è in carica.
Per rispondere alla Sig.ra Spinelli:
se avete notato la mancanza del punto all'ordine del giorno, dovreste inviare una raccomandata all'amministratore a nome dei condomini con tanto di firma per:
1) obbligarlo ad inserire tale punto all'ordine del giorno, in modo da discuterne in assemblea,
2) se raggiungete il quorum di 500+1 millesimi, raccogliere le firme e revocarlo direttamente voi dall'incarico.
Cordiali saluti.
Rag. Tiziana Cecchini
Condamministratore)
Milano

domenica 10 maggio 2015
Salve, difatti la riforma parla di rinnovo del mandato di un anno e lo si può revocare in ogni tempo ma con motivazioni previste dalla legge (condotta non conforme) altrimenti ti tocca pagarlo per l'intero anno di mandato anche se lo revochi prima. Se non avete ancora dato luogo all'assemblea, qualunque condomino può chiedere l'eventuale revoca dell'amministratore durante l'assemblea, anche se non previsto nell'ordine del giorno in quanto è un punto obbligatorio, il tutto previsto dall'art 1129.
Non serve quindi rendere nulla l'assemblea, ma far valere durante la stessa, i vostri diritti.

Saluti
lunedì 11 maggio 2015
Di fatto la revisione delle norme in materia condominiale hanno riportato a galla la situazione particolare del contratto di un amministratore che è un mandato atipico, di durata 1+1.
Come enunciato dall'art. 1129 c.10, si parla id contrato a tacito rinnovo, salva diversa espressione nel contratto di nomina, come sopra accennavo. Non sono d'accordo che si possa dare il via ad una richiesta di revoca dell'incarico in assemblea, senza che il tema fosse all'ODG nella convocazione, a meno che l'assemblea non sia TOTALITARIA.
Va salvaguardato infatti il diritto di informazione preventiva sui temi trattati per i condomini assenti, che a seconda degli stessi, possono conferire delega a terzi o istruzioni a terzi.
Rimane il diritto regolato dalla norma ad una nuova convocazione o autoconvocazione, che rispetti appunto numero di richiedenti, ODG, doppia convocazione ecc.
In generale quindi anche il diritto al compenso per un esercizio interrotto per volontà dei condomini, permane come diritto acquisito da un incarico annuale con eventuale rinnovo tacito, salvo disponibilità dell'amministratore uscente, con eleganza ad una diminuzione proporzionale di quanto addebitato al condominio in funzione dei mesi di gestione reale operati.
Salutoni
lunedì 11 maggio 2015
C'è ancora confusione. L'art. 1129 recita testualmente:"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. "
Non parla di tacito rinnovo, ma dice espressamente che l'eventuale rinnovo deve sempre avere la durata di un anno e non superiore.

Inoltre:"La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. "

martedì 12 maggio 2015
"si intende rinnovato", salvo diversa espressione dell'assemblea, ma in un'assemblea nella quale il tema è messo all'ordine del giorno.
Mi pareva di aver capito che questo era il problema: l'amministratore non aveva previsto la discussione all'ODG.
Aveva probabilmente inteso appunto che il suo mandato si "intende rinnovato".
Per me, ribadisco, sono chiari due cardini : il rinnovo espresso dall'assemblea è soggetto o ad una espressa definizione nel contratto di nomina dell'amministratore, o dalla sua volontà, correttezza, altrimenti il suo mandato, dopo il primo anno si "intende rinnovato" senza necessaria delibera.
Secondo cardine, la revoca in assemblea non può essere un fatto improvviso, se l'assemblea non è totalitaria.
Cordialmente
martedì 12 maggio 2015
io avrei una domanda esattamente speculare. Se si considera che la nomina sia biennale ma all'ordine del giorno è sempre riportata la nomina e revoca dell'amministratore e ogni anno viene comunque discussa la nomina e revoca dell'amministratore così come si faceva prima della riforma del condominio del 2013, in caso l'amministratore voglia essere revocato dai condomini, quest'ultimo può appellarsi al fatto che non si è nell'anno giusto e che quindi , qualora fosse revocato, bisognerebbe pagargli l'anno successivo? (ammettendo che non abbia commesso gravi infrazioni)
mercoledì 21 marzo 2018
No, solo l'anno in corso al completamento del mandato.Se la nomina è biennale, deve essere stato riportato al momento del contratto, e pertanto bisogna pagarlo fino alla fine del mandato pattuito(...e vi conviene sopportarlo fino ad allora...)
mercoledì 21 marzo 2018
Per cambiare amministratore immagino vi siano validi motivi.
Qualora ricorrano dei gravi motivi potrete revocarlo in corso d anno.
Saluti a tutti
mercoledì 21 marzo 2018
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