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risposte
lunedì 27 agosto 2018
Buongiorno,
In occasione dell’intervento di riparazione del tetto in urgenza del piccolo stabile di cui siamo tre proprietari, si è posta la questione dell’accessibilità dello stesso ai fini della divisione delle quote. In sintesi il lastrico non è accessibile se non da un lucernario presente nel mio appartamento al piano superiore. È un accesso molto complicato e stretto e da noi utilizzato esclusivamente per verificare di tanto in tanto le condizioni della copertura dello stesso. Il citato art. 1126 cita “l’uso esclusivo” chiedo se la mia condizione NON di esclusiva usufruttuaria ma di unica cui è data la possibilità di accesso su lastrico non calpestabile può essere assimilabile alla condizione prevista dal suddetto articolo cioè di un uso esclusivo.
Ringrazio dell’attenzione, distintamente F. Colaci
L'esclusività del terrazzo deve risultare da specifico titolo di provenienza, ovvero nell'atto notarile di acquisto dell'immobile deve essere indicato espressamente che il terrazzo sia di proprietà esclusiva del condomino all'ultimo piano. Diversamente si deve ritenere di proprietà comune.
lunedì 27 agosto 2018
Concordo
lunedì 27 agosto 2018
Grazie del preciso riferimento.
lunedì 27 agosto 2018
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