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risposta
giovedì 25 ottobre 2018
Buongiorno, sono proprietario di un attico all'ultimo piano, in seguito ad incendio di una canna fumaria proveniente dall'appartamento al piano terra ed adiacente al mio balcone ho dovuto ripristinare per ragioni di sicurezza quasi meta' delle tegole che erano state scoperchiate dai vigili del fuoco , ho dovuto sostituire la coibentazione e la parte di canna fumaria che fuorisciva il tetto, vorrei sapere se il condominio possa in parte o totalmente partecipare alla spesa perché si tratta di terrazzo di proprieta' ma il tetto non è condominiale ? posso rivalermi sul condomino che è stata la causa dell'incendio ? Grazie.
Anche se il terrazzo è di uso esclusivo, esso costituisce copertura delle unità immobiliari che sono al di sotto. In questo caso le spese vanno imputate 1/3 al condomino che ne ha uso esclusivo, e 2/3 agli altri condomini di cui funge da copertura.
Il tetto viene definito come l'insieme delle opere destinate a preservare l'interno dell'edificio dagli agenti atmosferici, nella sua parte superiore. Il solaio ed il sottotetto, non adempiendo ad alcuna funzione di copertura non vanno ricompresi tra le parti comuni.
Ai sensi dell'art. 1123 comma 2 la spesa di riparazione del tetto va ripartita per un terzo al condomino che ha uso esclusivotra i condomini per i quali il tetto costituisce copertura, anche se solo parzialmente.
mercoledì 07 novembre 2018
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